L’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza.
L’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche siano tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.
Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
L’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013 consente alle amministrazioni di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto medesimo, con la pubblicazione, sul proprio sito, del collegamento ipertestuale alle banche dati nazionali elencate nell’Allegato B, laddove i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione siano già stati comunicati alle stesse.
Ne consegue che, al fine di evitare duplicazioni, per la pubblicazione degli incarichi di collaborazione o consulenza viene pubblicato il link alla banca dati PERLAPA.
Ultimo aggiornamento:
08/09/2025