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Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti

Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti
La legge 6.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disposizione specificamente diretta alla regolamentazione del c.d. "whistleblowing" nell’ambito del pubblico impiego.
L’art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, novella infatti il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introducendo dopo l’articolo 54 una nuova disposizione, l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".che testualmente recita
 
"1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".
Le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015)
Visita la pagina dell'ANAC ove è possibile scaricare la determinazione n. 6/2015 e la relativa modulistica
Le predette L.G. offrono l'opportunità al pubblico dipendenti di inviare direttamenet all'ANAC le segnalazioni per mezzo della compilazione e trasmissione del fac-simie che è possibile scaricare dal sito ANAC http://www.anticorruzione.it
 
"In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La piattaforme digitali disponibili nell’ambito del progetto WhistleblowingPA  di Trasparency International è conforme ai requisiti previsti dal decreto. Le nuove disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023."

Dettagli e FAQ nel sito di Transparency International

Vai al software di Segnalazione OnLine
Ultimo aggiornamento: 02/11/2023
 
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